dal Testo Unico delle Leggi Elettorali, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 99, comma 1:
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.
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