Gira da ieri un articolo di Luigi Manconi il cui scopo è sostenere l’insensatezza del disegno di legge sull’omicidio stradale. Per farlo, inanella un paio di straw-man arguments degni di nota:
Se i morti per incidente stradale, sono passati, nell’ultimo quarto di secolo, dai 6.621 dell’anno 1990 ai 3.385 del 2013, come è possibile parlare oggi di “emergenza” a proposito di questa indubbia tragedia?
Alla riduzione drastica del numero complessivo di incidenti mortali hanno contribuito soprattutto i miglioramenti alla sicurezza degli autoveicoli e in misura minore i sistemi di controllo della velocità tipo Tutor, mentre la fetta di incidenti determinati dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti si sono ridotti di una percentuale molto inferiore. Usare la serie storica degli incidenti mortali maschera la dinamica specifica degli incidenti causati dallo stato di ebbrezza dei conducenti, che ha avuto un declino molto meno ripido, circa il 40% negli ultimi 15 anni contro il 50% del complessivo (vedi serie storica rinvii a giudizio per omicidio colposo ex art. 589, 2° comma).
In compenso, le violazioni all’art 186 c.d.s. sulla guida in stato di ebbrezza che hanno comportato una condanna definitiva, dal 2004 al 2011, ultimo anno di rilevazione ISTAT, sono passate da 29.977 a 49.995, +60% e il trend è in crescita.
Ma ciò come esige uno stato di diritto – nella giusta misura e secondo il fondamentale principio della proporzionalità: tenendo conto, cioè, delle circostanze e del grado di consapevolezza dell’autore del reato (e, quindi, della sua colpevolezza). Per questo motivo, la giurisprudenza ha già articolato una serie di risposte sanzionatorie che vanno dalla minima punizione dell’omicidio colposo a quella massima dell’omicidio volontario. Non più di una settimana fa si è discusso dell’imputazione di omicidio volontario, mossa a carico dell’intero equipaggio di un’auto che ha ucciso una donna e provocato numerosi feriti in un quartiere romano. Un reato che prevede pene non inferiori a 21 anni di carcere. Che bisogno c’è, pertanto, di duplicare questa ipotesi di reato istituendone una autonoma (l’ “omicidio stradale”, appunto, oltre alle lesioni personali stradali)?
Il senatore, per giustificare la sua invettiva contro l’inasprimento delle pene per l’omicidio prodotto come conseguenza dello stato di ebbrezza, sventola un caso che, per quanto ne sappiamo, non ha nulla a che vedere con lo stato di capacità psicofisica degli occupanti del veicolo, i quali invece erano mossi dalla volontaria determinazione a fuggire e hanno accettato i rischi connessi al loro comportamento, determinando il dolo eventuale. Invece, il senatore finge di ignorare che l’attuale stato delle cose è che l’accusa di omicidio volontario per un drogato che si mette alla guida e fa Carmageddon sui pedoni è un’accusa tirata per i capelli, in quanto il giudizio prevede una valutazione dell’elemento soggettivo, ovvero nel caso dell’omicidio volontario la determinazione ad uccidere o quantomeno la capacità di determinare a priori il rischio, difficilmente ravvisabile in una persona che a malapena riesce a tenere in mano un volante.
È per questo motivo, che all’atto pratico, nell’incapacità di provare il dolo eventuale, la stragrande maggioranza dei procedimenti penali per “omicidi stradali” si concludono con la condanna ex art 589 2° comma con pene di 2 anni sospese con la condizionale, grazie al rito abbreviato che riduce la pena di 1/3 e al fatto che il giudice applica le attenuanti generiche per gli incensurati comminando il minimo della pena. Considerando che la suddetta fattispecie penale non è soggetta ad arresto in flagranza ai sensi dell’art 380 c.p.p, in pratica il reo non si fa un giorno di carcere, alla faccia della proporzionalità invocata.
A quanto pare, quindi, il bisogno del legislatore è di definire che esiste una fattispecie notevole per numero di eventi criminosi nella quale, pur mancando l’esplicita volontà di uccidere, c’è la messa in atto di un comportamento palesemente in spregio della vita umana, che sta determinando la quasi totalità dei morti uccisi senza dolo, e per la quale, evidentemente, il principio di prevenzione generale non sta funzionando.
P.S.: La vera gag di tutta questa faccenda è che Manconi parla di populismo penale e i suoi sostenitori nelle chat e nei forum lo appoggiano sostenendo che «non serve una nuova legge, basterebbero pene esemplari», che evidentemente in quanto esemplari non sarebbero comunque eque.
per chi conosce un po’ il diritto questo reato è un errore pericoloso, perché crea una sorta di “dolo eventuale presunto” che è l’ennesima pezza a un sistema già sbilenco e alla lunga potrebbe avere conseguenze sistematiche. questa norma da un lato non è necessaria, perché la categoria del dolo eventuale esiste già, e dall’altro é micidiale perché l’idea potrebbe (logicamente dovrebbe) estendersi a tutto il sistema e creare nuovi casi di comportamenti colposi che vengono puniti come dolosi sulla base di presunzioni. che sia stato introdotto per ragioni emotive e demagogiche poi non c’è alcun dubbio.